È legale registrare conversazioni in ambienti privati e divulgarle?

di Maugeri Costanza
6 Min.

È legale registrare una conversazione in ambienti privati e divulgarla? Meloni rompe il silenzio sull’Inchiesta di Fanpage che vede protagonista Gioventù Nazionale, la giovanile di Fratelli d’Italia.

Penso che chi ha sentimenti razzisti, antisemiti, o nostalgici, semplicemente abbia sbagliato la propria casa perchè questi sentimenti sono incompatibili con Fratelli d’Italia. Non ci sono ambiguità da parte mia su questo.

Aggiunge – però – delle parole che saranno al centro di questo articolo. Fanpage, con una sua giornalista, si è infiltrata nei luoghi, agli eventi di Gioventù Nazionale, documentando sentimenti nazifascisti evidenti.

La Premier sulle modalità con le quali l’inchiesta è stata condotta, aggiunge:

Perchè in 75 anni di storia repubblicana nessuno ha ritenuto di infiltrarsi in un partito politico e riprenderne segretamente le riunioni. E’ consentito? Lo chiedo al Presidente della Repubblica, ai partiti politici. È consentito da oggi? Questi sono i metodi che, in altri tempi, usavano i regimi.

Oggi risponderemo alla domanda di Meloni. È lecito?

È legale registrare in ambienti privati e poi divulgare il contenuto?

È opportuno fare, intanto, una distinzione tra il registrare e il divulgare. E tra luoghi pubblici e privati.

Le registrazioni sono quasi sempre legali, anche quando effettuate all’insaputa dell’interlocutore. La stessa legge vale per le telefonate. Secondo la Cassazione, infatti, chi parla in presenza di altre persone in un luogo pubblico, accetta il rischio di essere registrato. Registrare in luoghi privati, invece, rappresenta un illecito. Ad eccezione di un caso: il proprietario o chi, in generale, è il soggetto della registrazione dà il proprio esplicito consenso.

Divulgare la registrazione è vietato e può costituire un illecito civile che comporta il risarcimento dei danni e la rimozione del contenuto. Ma anche reato penale, se l’intento della pubblicazione è recare, esplicitamente, danno di reputazione e d’immagine al soggetto. Quattro anni di reclusione rappresentano la pena massima.

(1)Chiunque, al fine di recare danno all’altrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte in sua presenza o con la sua partecipazione, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La punibilità è esclusa se la diffusione delle riprese o delle registrazioni deriva in via diretta ed immediata dalla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l’esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Dispositivo dell’art. 617 septies Codice Penale

Diritto di cronaca: quando registrare e divulgare è consentito

è legale registrare una conversazione
Di Fanpage.it

Il diritto di cronaca consiste nel diritto a pubblicare tutto ciò che è legato a fatti d’interesse pubblico. E non può essere soggetto a autorizzazioni e censure.

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure

Articolo 21 della Costituzione italiana.

E anche tra le Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica, leggiamo:

Il giornalista che raccoglie notizie per una delle operazioni di cui all’art. 4, n. 2, del Regolamento rende note la propria identità, la propria professione e le finalità della raccolta salvo che ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l’esercizio della funzione informativa; evita artifici e pressioni indebite. Fatta palese tale attività, il giornalista non è tenuto a fornire gli altri elementi dell´informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento.

Articolo 2

Con la sentenza del 10 Febbraio 2015 la Corte Europea Diritti umani ha, inoltre, ribadito la liceità di (video)registrazione nascosta ad opera dei giornalisti, dato che il diritto di cronaca prevale sul diritto al rispetto della privacy della vita privata. (Haldimann v. Switzerland, ricorso n. 21830/09).

Ma, quindi, in conclusione cosa rischia Fanpage? Nulla, perché la giornalista ha svolto un lavoro d’inchiesta nell’interesse pubblico. Nell’interesse degli elettori che hanno il diritto e il dovere di conoscere qual è il vero volto dei partiti a cui si affidano.

Rivelare la sua identità avrebbe, con altissime probabilità, negato agli utenti un elemento essenziale per questa tipologia di servizio giornalistico: la spontaneità dei soggetti e, quindi, il loro vero volto.

E no, per rispondere alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, questo non è un metodo da regime, ma una delle basi della libertà di stampa che – costituzionalmente – non può essere soggetta ad autorizzazioni. Una delle fondamenta di uno Stato democratico.


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